Dichiarazione universale dei diritti umani.

Articolo 26 

  •    “Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito”.
  • L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”.
  • I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere d’istruzione da impartire ai loro figli.

   

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Articolo 14 – Diritto all’istruzione 

  1. Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua. 
  2.  Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. 
  3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Costituzione della Repubblica Italiana 

Art. 33

  1. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
  2. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
  3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
  4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
    E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
    Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.